Informazioni
Devono intendersi per manifestazioni temporanee le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, e per allestimenti temporanei le strutture ed impianti installati correlatamene per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento dell’attività citata.
Il tratto caratteristico di queste manifestazioni è dato dal fatto che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità principale di trattenimento del pubblico stesso e quindi di spettacolo aperto a chiunque voglia accedervi, con pagamento o meno di un biglietto d’ingresso.
Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei, al pari dei locali in sede fissa stabilmente destinati al pubblico spettacolo, è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi del TULPS Regio Decreto n° 773/1931, e quindi facendo riferimento all’articolo 68 in primo luogo, o all’articolo 69 se ne ricorrono le condizioni di trattenimento di minore consistenza.
Rientrano nella figura giuridica delle manifestazioni temporanee i concerti, le feste popolari, le sagre, le feste paesane e circoscrizionali, le rappresentazioni teatrali e cinematografiche estive all’aperto, le feste da ballo, le sfilate di moda, le competizioni sportive, i circhi, le giostre, i luna park, le esposizioni, mostre e tutti i trattenimenti temporanei effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tale elencazione è solo esemplificativa in quanto la realtà ci evidenzia come sempre più spesso sorgano tipologie varie di attività non codificate ma comunque finalizzate all’intrattenimento.
Al fine di agevolare i soggetti che pongono in essere questa tipologia di attività (normalmente Associazioni, Enti, Istituzioni, etc.) lo Sportello Unico ha predisposto delle "LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO", disponibili nella sezione Servizi Online > SUAP, alla cui lettura si rimanda per tutte le informazioni del caso.
Tempistiche
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata almento 30 giorni prima dell'evento. Nel caso sussistano i requisiti per la presentazione di una SCIA, la stessa dovrà essere presentata prima dell'inizio della manifestazione. In questo caso tuttavia si raccomanda la massima attenzione perchè ogni responsabilità sul contenuto della stessa ricade direttamente sul dichiarante.
Tempi più lunghi, da valutare caso per caso, potranno essere necessari qualora sia previsto l'intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza istituita presso la Prefettura di Varese.
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