Ai sensi dell’art. 2 c. 4 D.L. 79/2012 si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 7 c.1 d.lgs. 286/1998, secondo cui “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”, qual è il Sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo nei Comuni non sede di Questura o di Commissariato (art. 15 c. 2 L. 121/1981), pena la sanzione amministrativa pecuniaria, da 160 a 1100 euro.
A tal fine dovrà essere utilizzato il modulo allegato (disponibile anche sul sito della Polizia di Stato) corredato dei seguenti documenti:
- Copia documento di identità valido del dichiarante (datore di lavoro e/o ospitante);
- Copia documento valido del cessionario se cittadino extracomunitario (carta di identità permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto con la ricevuta della richiesta di rinnovo - passaporto con dati anagrafici e visto o timbro di entrata o con dichiarazione di presenza già presentata o ricevuta di alloggio in struttura alberghiera);
- Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione..)
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AL NUMERO 0331-275870