Il Comune di BESNATE è ricompreso nella Zona climatica E.
La normativa vigente in materia prevede espressamente che l’esercizio degli impianti termici sia consentito con i seguenti limiti massimi relativi al “periodo annuale” di esercizio dell’impianto termico ed alla “durata giornaliera” di attivazione: dal 15 ottobre al 15 aprile – ore 14 giornaliere.
Al di fuori di questi periodi, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (ossia per quanto concerne il Comune di BESNATE, gli impianti non possono essere attivati oltre le 7 ore giornaliere).
In deroga a quanto sopra indicato, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
Normativa di riferimento: DPR 26 agosto 1993 n. 412, come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 Art. 4 comma 3.