L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua:
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06 ad esclusione degli scarichi di acque reflue urbane (sfioratori di piena) ai sensi della DGR n. 1840 del 16/05/2014
- Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; ;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 99/92;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.
CHI LA PUÒ CHIEDERE.
Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).
A CHI SI CHIEDE.
La domanda deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
QUANDO CHIEDERLA.
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap. Le categorie di atti soggette alle disposizioni concernenti la nuova autorizzazione prevista dal DPR sono le nuove autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche sostanziali inerenti ai titoli abilitativi sopraindicati, elencati all'art 2 del DPR, le cui disposizioni non si applicano, dunque, alle volture (che, in quanto semplici cambiamenti di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo, non costituiscono modifiche in senso tecnico) e alle modifiche non sostanziali
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA.
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA. Tra le autorizzazioni settoriali di competenza della Provincia restano escluse dalla previsione del DPR (oltre a quelle relative agli impianti soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e a verifica di non assoggettabilità a V.I.A., per espressa disposizione dell'art.1 c.2 del DPR) solo le autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti di cui all' art 208 Dlgs 152/06, quelle di cui all'art.12 del D.lgs 387/2003, le dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche per lo scarico delle acque reflue domestiche presentate da soggetti diversi da Enti o Imprese, nonché le comunicazioni di cessata attività
TEMPI E COSTI.
Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimentoè inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.
DURATA E RINNOVO.
L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
INDICAZIONI PRATICHE.
Regione Lombardia ha approvato con D.D.G. n°5512 del 25/6/2014 il nuovo modello di istanza AUA e con D.D.C. n° 5513 del 25/6/2014 gli standard di interoperabilità.
E’ opportuno specificare che:
- la modulistica è immediatamente disponibile sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it;
- in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 160/2010, laddove (COME A BESNATE) sia attiva presso un SUAP una modalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard XML, i soggetti gestori sono tenuti all’inoltro delle stesse utilizzando esclusivamente la suddetta modalità, con l’esclusione di utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio al SUAP;
- è prevista una fase transitoria, fino al 31 ottobre 2014, per l’adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche per la gestione dei procedimenti AUA agli standard di interoperabilità regionali e per valutare eventuali aggiornamenti dei contenuti della modulistica;
- in tale fase transitoria, in assenza di modalità telematica di compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard XML, la domanda può essere presentata e gestita secondo le modalità telematiche già in uso presso i SUAP o utilizzando la piattaforma regionale MUTA;
- la modulistica regionale unificata AUA e le modalità di trasmissione telematica approvate da Regione Lombardia costituiscono il riferimento su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle istanze per il rilascio dell'AUA, già utilizzabili attraverso le piattaforme camerali e regionali e comunque obbligatorie a partire dal 1° novembre 2014.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sule pagine del sito di Regione dedicate all’ambiente.
Le modulistiche di settore sono reperibili sui siti dei rispettivi Enti (Provincia e ATO) competenti in materia.