Con Deliberazione di C.C. n° 28 del 20/12/2023 sono state CONFERMATE le seguenti aliquote per l'anno di imposta 2024:
- immobili adibiti ad abitazione principale (solo A1/, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,60 % *
- aree fabbricabili: 0,92 %
- aliquota immobili di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (Negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro): 0,95 %
- aliquota fabbricati di categoria catastale D esclusi D/5: 0,95 %
- aliquota fabbricati di categoria D/5: 1,06 %
- fabbricati rurali strumentali: 0,10%
- aliquota di base (per tutti i casi diversi dai precedenti, fra cui abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze): 1,02 %
* Alle abitazioni principali ancora soggette ad IMU si applica una detrazione di € 200,00.
TERMINI DI PAGAMENTO: 17/06/2024 - 16/12/2024
CON RIGUARDO AL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, SONO STATI DELIBERATI CON ATTO 33 DEL 29/05/2023 I VALORI MEDI DI RIFERIMENTO GENERALI DIVISI PER ZONA.
Il Comune di Besnate mette a disposizione dei contribuenti un servizio per il calcolo on line dell'IMU, che consente altresì di stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento.
Per accedere alla pagina utilizzare questo link: CALCOLO IMU
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Come si paga
Il versamento in acconto deve avvenire obbligatoriamente utilizzando il modello F24, disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it o sul portale internet del Comune di Besnate. Le istruzioni per la compilazione sono allegate al modello.
Di seguito riportiamo i codici tributo appositamente istituiti per l’IMU:
Tipologia immobili |
Codice Tributo |
Abitazione principale |
3912 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
Terreni |
3914 |
Aree fabbricabili |
3916 |
Altri fabbricati diversi da cat. D |
3918 |
Fabbricati cat. D |
3925 |
Interessi (da accertamento) |
3923 |
Sanzioni (da accertamento) |
3924 |
Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria l'importo minimo per il versamento è pari a € 10,00 per anno solare. Ciò significa che, qualora il totale dovuto per l'intero anno fosse pari ad es. a € 14,00 si dovrà effettuare un unico versamento a saldo per tale importo; se invece l'imposta dovuta fosse pari a € 9,00 per l'intero anno, nulla sarà dovuto. |
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L'abitazione principale ed i casi di assimilazione
LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA A/1, A/8 E A9 (E LE RELATIVE PERTINENZE, CON I LIMITI SOTTO DEFINITI) SONO ESENTATE DAL PAGMENTO DELL'IMU.
Il concetto di “abitazione principale” riprende quello già in uso per l’ICI, con però almeno due significative differenze:
1. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità a uso abitativo”. Questo significa che – diversamente dall’ICI - se per esempio un immobile è dotato di due box pertinenziali (entrambi classificati C/6), solo UNO potrà essere assoggettato al trattamento impositivo dell’abitazione principale, mentre l’altro dovrà essere trattato come fabbricato generico.
Si ricorda che la pertinenzialità all'abitazione principale di un'area fabbricabile é vincolata all'accatastamento unitariamente al fabbricato (a titolo esemplificativo: le cosiddette particelle graffate).
DETRAZIONI (ovviamente per le sole abitazioni principali A/1, A/8 e A/9)
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in mesi). Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi ripartita rispetto al numero di aventi diritto e rapportata al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica (quindi per tre soggetti comproprietari conviventi, la detrazione si divide in tre parti uguali anche se le quote di possesso sono diverse).
ASSIMILAZIONI
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è assimilato all'abitazione principale l'immobile (e relative pertinenze) posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato.La sussistenza dei requisiti per l’assimilazione di cui al precedente comma deve risultare da idonea dichiarazione del proprietario (o del parente più prossimo in caso di impossibilità) corredata da attestazione dell’istituto di ricovero. Detta autocertificazione deve essere presentata al Comune entro l’anno solare in cui si verifica il trasferimento di residenza. In caso di mancata presentazione l’unità immobiliare non verrà considerata assimilata all’abitazione principale.
Si raccomanda pertanto di effettuare la comunicazione che potrà avvenire anche in carta semplice, allegando la dichiarazione dell'Istituto di ricovero.
Gli altri casi di assimilazione sono definiti dalla normativa vigente
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