Il ravvedimento operoso

In caso di omesso o parziale versamento o di omessa/infedele/incompleta denuncia dei tributi comunali é possibile sanare spontaneamente la mancanza, mediante il ravvedimento operoso che permette il versamento di una sanzione ridotta.

Data di pubblicazione:
Il ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso 

E’ possibile sanare spontanemante l'omesso pagamento di IMU,  TARI  e delle altre imposte tributarie dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, beneficiando in tal modo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste (la sanzione ordinaria è pari al 30% dell’importo da pagare).
Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia già stata notificata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza. 

Il ravvedimento prevede una sanzione diversificata in base al ritardo nel versamento:

  • Ravv. Sprintentro 15 giorni dalla scadenza: sanzione pari allo 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Breveentro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari all’1,5% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Intermedioentro 90 giorni dalla scadenza: sanzione pari all’1,67% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Ordinario: oltre 30gg ma entro un anno dalla scadenza: sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Ultrannuale: entro il termine di presentazione della dichiarazione ma entro due anni dalla scadenza: sanzione pari al 4,28% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo;
  • Ravv. Lungooltre i due anni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma entro cinque anni dalla scadenza: sanzione pari al 5% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo.

Sono anche dovuti gli interessi legali come sotto riportati:

tasso legale dal  al 
0,1% 01/01/2017 31/12/2017
0,3% 01/01/2018 31/12/2018
0,8% 01/01/2019 31/12/2019
0,05% 01/01/2020 31/12/2020
0,01% 01/01/2021 31/12/2021
1,25% 01/01/2022 31/12/2023
5,00% 01/01/2023 ---

 

E' possibile effettuare il calcolo online del ravvedimento al seguente link:

RAVVEDIMENTO ONLINE

 

Anche per l'omessa o infedele/incompleta dichiarazione IMU/TARI, ecc. è possibile effettuare la regolarizzazione, ma la dichiarazione tardiva deve essere presentata comunque entro 90gg dal termine di presentazione. Oltre tale termine, l’irregolarità per omessa dichiarazione non è più sanabile.

  • Ravv. Omessa dichiarazione: presentazione della dichiarazione  entro 30gg dalla scadenza: sanzione pari al 5% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo dalle date di scadenza di acconto e saldo; se il tributo è versato regolarmente sono dovuti € 3,00;
  • Ravv. Omessa dichiarazione: presentazione della dichiarazione entro 90gg dalla scadenza: sanzione pari al 10% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo dalle date di scadenza di acconto e saldo; se il tributo è versato regolarmente sono dovuti € 5,00;
  • Ravv. Infedele/incompleta dichiarazione: presentazione della dichiarazione entro 90gg dalla scadenza: sanzione pari al 5,55% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo dalle date di acconto e saldo, ma solo in caso di maggior tributo dovuto;
  • Ravv. Infedele/incompleta dichiarazione: presentazione della dichiarazione entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo (30 giugno): sanzione pari al 6,25% del tributo dovuto + gli interessi legali per i giorni di ritardo dalle date di scadenza di acconto e saldo, ma solo in caso di maggior tributo dovuto.
 

COME SI PAGA

Il ravvedimento operoso dovrà essere pagato mediante apposito modello F24 , in banca, in posta o tramite homebanking.  Nel modello F24 si dovranno indicare i codici distinti per tributo, sanzioni e interessi. I versamenti dell’importo dovuto devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il codice ente identificativo del Comune di Besnate da inserire nel modello F24 è A825.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13 Ravvedimento operoso
  • DL 98/2011 (“manovra d’estate”) ravvedimento sprint
  • Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) ravvedimento intermedio
  • DL 124/2019 (decreto fiscale 2020) ravvedimento lungo

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 25 Settembre 2024